Le
decisioni del giudice sportivo
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La giustizia
calcistica è strutturata in tre gradi:
1° giudice sportivo
2° commissione disciplinare
3° Caf Commissione d'appello federale
In base al rapporto degli arbitri, il giudice sportivo comunica
le sue decisioni.
Le sanzioni previste dal regolamento per i calciatori e gli altri
tesserati dipendenti sono la deplorazione, l'ammonizione, l'ammenda,
l'ammonizione con diffida e le squalifiche.
In caso di ingiurie nei confronti degli ufficiali di gara la squalifica
minima è di due giornate.
Le sanzioni previste per i dirigenti sono quelle elencate per i
tesserati dipendenti meno le ammende e più le 'inibizioni',
per un determinato periodo di tempo.
Le sanzioni previste per le società sono la deplorazione,
l'ammonizione, l'ammenda con diffida, la penalizzazione di punti
in classifica, l'obbligo di disputare una o più partite a
porte chiuse, la squalifica del campo, la retrocessione all'ultimo
posto in classifica, l'esclusione dal campionato di competenza e
la non ammissione a determinate manifestazioni.
A carico della società è prevista anche la cosidetta
'punizione sportiva' 0-2 a tavolino, in caso di invasione con sospensione
della partita o di menomazione a lanci o ad altre interperanze da
parte del pubblico.
Le decisioni del giudice sportivo possono essere impugnate con reclamo
alla Commissione disciplinare. Questa può ridurre le sanzioni.
Le sue decisioni possono essere impugnate, infine, dinnanzi alla
Caf che è composta da dei magistrati. Le decisioni della
Caf sono inappellabili.
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