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Le decisioni del giudice sportivo

Giudice SportivoLa giustizia calcistica è strutturata in tre gradi:
1° giudice sportivo.
2° commissione disciplinare.
3° Caf Commissione d'appello federale.

In base al rapporto degli arbitri, il giudice sportivo comunica le sue decisioni.

Norme applicate dal giudice sportivo
Le sanzioni previste dal regolamento per i calciatori e gli altri tesserati dipendenti sono la deplorazione, l'ammonizione, l'ammenda, l'ammonizione con diffida e le squalifiche.
In caso di ingiurie nei confronti degli ufficiali di gara la squalifica minima è di due giornate.
Le sanzioni previste per i dirigenti sono quelle elencate per i tesserati dipendenti meno le ammende e più le inibizioni, per un determinato periodo di tempo.

Le sanzioni previste per le società sono la deplorazione, l'ammonizione, l'ammenda con diffida, la penalizzazione di punti in classifica, l'obbligo di disputare una o più partite a porte chiuse, la squalifica del campo, la retrocessione all'ultimo posto in classifica, l'esclusione dal campionato di competenza e la non ammissione a determinate manifestazioni.
A carico della società è prevista anche la cosi detta “punizione sportiva”, ossia il famoso 0-2 a tavolino, in caso di invasione con sospensione della partita o di menomazione a lanci o ad altre interperanze da parte del pubblico.

Le decisioni del giudice sportivo possono essere impugnate con reclamo alla Commissione disciplinare. Questa può ridurre le sanzioni. Le sue decisioni possono essere impugnate, infine, dinnanzi alla Caf che è composta da dei magistrati. Le decisioni della Caf sono inappellabili.



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